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La domanda di un contribuente appartenente alle forze dell’ordine consente all’Agenzia delle Entrate di tornare sulla definizione di “abitazione principale”, diventata con la Legge di bilancio 2025 il requisito fondamentale per beneficiare della detrazione fiscale maggiorata al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia.

La tesi dell’istante, bocciata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta AE 244/2025 – Bonus edilizi: rispetto della condizione di abitazione principale, propone di applicare anche ai lavori di ristrutturazione i criteri interpretativi delineati negli ultimi anni dal Fisco per l’IMU; in base a tale prassi, al personale delle Forze Armate/FF.OO non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica affinché  l’immobile si consideri abitazione principale, a condizione che sia l’unico immobile di proprietà e che non venga concesso in locazione.

Netta la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che mette in fila i punti già chiariti con la Circolare 8/2025:

  1. la maggiorazione spetta a condizione che: a) ­il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione); ­b) l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  2. la maggiorazione spetta nel caso in cui le spese siano sostenute dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  3. per abitazione  principale si  intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (articolo 10, comma 3-bis del Tuir);
  4. rientra nella nozione di abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado (articolo 5, comma 5, del TUIR).
  5. nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare;
  6. qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori;
  7. qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata;
  8. non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;
  9. la legge di bilancio 2025 non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni, anche per tali categorie di soggetti, si applicano i principi generali ivi indicati.

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